STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-APS

Comunità del cibo e della biodiversità dei grani antichi di Montespertoli e delle colline del Chianti

 

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ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. L'associazione produttori di grani antichi di Montespertoli,associazione volontaria e senza

fini di lucro,con sede in Montespertoli, presso i Lecci Centro per la Cultura del Vino in via Lucardese 74 -Montespertoli) fondata nel 2014, cambia il suo nome e le sue finalità e si trasforma nella Comunità del cibo e della biodiversità dei grani antichi di Montespertoli e delle colline del Chianti(Ai sensi della Legge nazionale 194/95 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 ) con durata indeterminata,mantenendo la medesima sede.

ART. 2 – (Finalità generali e specifiche e attività).

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale con finalità solidaristiche.
    L'associazione” Grani antichi di Montespertoli” ,era nata dalla passione di un mugnaio,un fornaio ed alcuni agricoltori produttori di grani antichi;passione per la terra ,per un suo uso sostenibile ,nel riconoscerle un ruolo fondamentale per l'alimentazione umana, e come questo ruolo sia intimamente connesso alla salute del pianeta e degli esseri viventi.Negli anni la filiera è stata creata ,tra i produttori di grani antichi,i trasformatori;il mulino,i panificatori e pastificatori e gli esercizi commerciali di vendita,con l'aiuto costante dei ricercatori e della Scuola di Agraria (Dagri)che oltre a farci conoscere le varietà di grano del germoplasma toscano,ci hanno seguito negli anni.La filiera comprende anche i gruppi di acquisto locale ed il Comune di Montespertoli che nel suo bando per le mense scolastiche ha richiesto pane e pasta di grani Antichi di Montespertoli,e questo giustifica il cambiamento in un abbraccio ideale che comprende tutta la comunità

  2. Le finalità della Carta dei valori della Comunità del cibo e della biodiversità dei grani antichi di Montespertoli e delle colline del Chianti sono la parte fondante delle finalità di questa associazione e precisamente:

    •   conservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali,come gia' fatto con diverse varietà locali di grani antichi registrate dall'associazione grani antichi di Montespertoli e trasmettere le conoscenze delle stesse, lo studio e il recupero, incentivando l’incontro tra ricercatori e imprenditori etici al fine di realizzare e promuovere, con la partecipazione di tutta la comunità,un’informazione corretta sui temi dell’ambiente,

    •   valorizzare gastronomicamente le risorse genetiche poco conosciute, anche a livello di ristorazione e commercializzazione, sottolineandone le qualità organolettiche, nutraceutiche e culturali;

    •   studiare e diffondere le pratiche proprie dell’agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica ed altri gas serra, al mantenimento ed incremento della fertilità dei suoli;

    •   fornire un particolare attenzione alla selezione partecipata delle sementi e del materiale di propagazione in genere, adatta al territorio in grado di fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione

    •   realizzare sistemi economici, produttivi e distributivi attraverso la diffusione di principi di cooperazione, solidarietà ed economia circolare, passando dal concetto di consumatore a quello di fruitore;

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  •   mantenere il sistema di garanzia partecipata come patrimonio di conoscenza acquisita da condividere con l' intera comunità;

  •   promuovere la coesione sociale, l’inclusione, lo scambio intergenerazionale e multiculturale e la solidarietà

  •   garantire la condivisione, il rispetto delle differenze e dei diritti civili: un modello di innovazione sociale che partendo da esigenze locali, diventi fonte di ispirazione per nuove connessioni umane organizzative ed economiche a vantaggio del territorio;

  •   entrare in sinergia con altre realtà per trovare forme di collaborazione a sostegno di vecchie nuove filiere;

  •   assicurare sempre la giusta remunerazione dei produttori e rifiutare beni che derivino dallo sfruttamento delle persone, garantendo così il prezzo equo.

    La comunità del cibo dei grani antichi di Montespertoli e della biodiversità ha tra gli scopi di mantenere e sostenere la filiera già esistente.Filiera principalmente etica e con una giusta remunerazione a tutti gli attori della filiera, in particolare gli agricoltori primo e fondamentale anello della catena,che superino la logica del profitto rapace in ambito economico.

    3. La comunità ha lo scopo fondante di promuovere questa filiera, favorire la comunicazione tra tutti gli attori ,proteggere la biodiversità ,promuoverla nel territorio di Montespertoli e comuni limitrofi assieme ai suoi prodotti,riqualificare l'agricoltura locale riavvicinandola al consumatore.

    4. La comunità ha altresi lo scopo di innovare questa filiera,promuovere e sostenere la creazione di altre piccole filiere locali,legate alla biodiversità ed alla specificità dei nostri territori.

    5. La comunita' ha inoltre lo scopo di innovare queste filiere ,sperimentando nuove possibilità anche in accordo e collaborazioni con le Università degli studi,monitorando l'andamento annuale.

    6. La comunità inoltre ha come base tra i suoi associati cooperazione ,solidarietà e fiducia.
    7. La comunità vuole favorire la fruibilità e la diffusione verso il più vasto pubblico dei suoi

    valori , attraverso la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni.
    8. Nell'ambito delle finalità generali della comunità è 
    obiettivo specifico quello della realizzazione di progetti di promozione della filiera dei grani antichi o altre filiere che nasceranno dentro Comunità del cibo e della biodiversità dei grani antichi di

    Montespertoli e delle colline del Chianti', o altra denominazione abbreviativa e logo

    se ritenuta più idonei dal'assemblea dell'Associazione.
    9. La comunita' promuoverà una serie di attività, di cui a titolo esemplificativo ma non

    esaustivo, si elenca:

    •   incontro di lavoro o di studio ,divulgativi (fare formazione);

    •   incontri di tipo sociale in genere: meeting, assemblee, riunioni, workshop,

      celebrazioni;

    •   incontri di tipo promozionale comprese performance, mostre ed eventi

      culturali,partecipazione a mercatini locali e degustazioni delle specie e varietà

      iscritte al registro del germoplasma della Regione Toscana.

    •   conservazione e diffusione delle risorse genetiche di interesse alimentare; in

      particolare la comunità prende in carico il mantenimento delle varietà da conservazione gia registrate dall'associazione: Gentil rosso aristato,Andriolo,Inallettabile 96 aristato, Autonomia B toscano;

    •   sostegno allo sviluppo di una buona evoluzione delle risorse genetiche in linea con i cambiamenti climatici ed in coerenza con i principi di una corretta alimentazione (sostegno e sperimentazione di popolazioni evolutive e di varietà adatte all'agricoltura biologica);

    •   La comunità potrà decidere di dotarsi di un comitato di esperti,associati e non che si siano distinti per capacità e meriti,negli ambiti degli scopi sociali dell'Associazione

    •   Per realizzare le finalità sociali e in particolare l'obiettivo specifico, la comunità ,

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potrà richiedere finanziamenti a soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi e gare pubbliche, nazionali e internazionali, proporre progetti e presentare offerte a committenti.

10. La comunità potrà compiere qualsiasi azione connessa o affine agli scopi sociali, nel rispetto dei disciplinari,ai propri soci e a terzi,nel rispetto degli scopi mutualistici dell'associazione
11.La comunità del cibo di Montespertoli,rispetta le delibere ed i disciplinari precedentemente deliberati dall'”Associazione grani antichi di Montespertoli” e si adopera affinchè vengano applicate.

ART. 3 – (Soci)
1. Sono ammesse Comunità del cibo e della biodiversità dei grani antichi di

Montespertoli e delle colline del Chianti ,gli imprenditori agricoli che coltivano/allevano varietà /razze da conservazione di prodotti agricoli iscritti nel registro del Germoplasma della Regione toscana ,gli esercizi di trasformazione(ad esempio mulini,panificatori) e gli esercizi commerciali,scuole ,comuni,appartenenti ai gruppi di acquisto locali che trasformano,commerciano e promuovono queste varieta' da conservazione.

CHIUNQUE COIVOLTO A QUALSIASI TITOLO IN QUESTA FILIERA come previsto dalla L nazionale 194/2015.
Il numero dei soci è illimitato.
Per tutti gli altri che si riconoscono nei valori fondanti l'adesione è condizionata al parere favorevole del direttivo

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il

Consiglio è eletto dall'assemblea.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 
quattro categorie di soci:
fondatori:coloro che hanno fondato l'associazione presenti nell'atto costitutivo e coloro che nella nuova comunità , su indicazione del Presidente, in considerazione di meriti eccezionali acquisiti nel percorso formativo della comunità medesima, verranno deliberati come tali dal Consiglio Direttivo entro due anni dalla data di trasformazione dell’associazione. .
ordinari: sono coloro che fanno parte della filiera,persone fisiche o giuridiche
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie.che non hanno diritto di voto
soci ad honorem,persone fisiche che si sono particolarmente distinte per capacità e merito nell'ambito degli scopi sociali dell'associazione o l'hanno sostenuta in vario modo, non hanno diritto di voto in assemblea,ma svolgono una funzione di consulenza e di supporto alle attività associative. 4. La quota associativa è personale e non trasmissibile.
5.La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi né per successione. L'adesione è annuale. In caso di recesso del rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota associativa (Nè LA DIVISIONE DEL PATRIMONIO COMUNE)

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività della comunità e di usufruire dei servizi della Comunità alle condizioni di maggior favore possibili.
3. I soci devono versare nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno ed i disciplinari delle filiere
4.Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in ragione delle disponibilità personali.
5.Ogni associato ha diritto a un voto nell'Assemblea dell' associazione, fatto salvo il diritto di presentare deleghe di altri soci.
6.Non è possibile per ogni socio avere piu di una delega.
 7.I soci possono votare in assemblea soltanto 3 mesi dopo la propria iscrizione

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
La qualifica di socio si perde per morte,morosità,recesso,esclusione.

1. Gli associati sono sospesi per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni ,al disciplinare di produzione delle filiere e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto,dai disciplinari o dal Consiglio direttivo può essere escluso dalla Comunità.
2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammessa la possibilità di appello entro 30 gg all’Assemblea dell'Associazione.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell’associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente e Vicepresidente e il Segretario.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto,affisso in sede o con qualsiasi altro mezzo idoneo a mettere a conoscenza i soci(o con posta elettronica via mail ) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)

1. L’assemblea deve: approvare il rendiconto, conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni successivi , qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e i soci o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea e degli organi sociali sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea,generalmente segretario o degli organi sociali appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 5 membri e massimo di 7 membri

(compreso il presidente ) eletti dall’assemblea tra i propri componenti..E' consigliato che nel consiglio direttivo abbiano la maggioranza i coltivatori/allevatori custodi ,e che sia presente almeno 1 rappresentante degli esercizi commerciali ,1 rappresentante degli artigiani trasformatori ecc .cosi come previsto dal art .13 del legge 194/2015.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti,che deve essere maggiore ed in numero dispari. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo ha le seguenti funzioni:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e. determina le modalità di versamento della quota associativa;
f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ;allo scadere dei due anni decadono (come il presidente) e i suoi componenti possono essere rieletti.

5.I consiglieri decadono per :dimissioni,revoca da parte dell'assemblea decadenza per assenza prolungata per oltre tre riunioni del Consiglio nel corso di uno stesso esercizio.
6.Le riunioni del consiglio vengono convocate dal presidente con semplice comunicazione oppure su istanza di due consiglieri ,rivolta al Presidente.

7.Il consiglio dovrà deliberare eventuali aperture di conti correnti bancari,postali fideiussioni e ,richieste di affidamenti ed ogni altra operazione finanziarie,necessaria al buon funzionamento della Comunità
8.Al consiglio spettano i rimborsi delle spese sostenute anche in via forfettaria o sotto forma di diaria se stabilita dall'assemblea in ragione dell'incarico svolto in conformità con gli indirizzi statutari deliberati dall'Assemblea.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Egli gestisce l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull’attività svolta. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati, potendo rilasciare quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

3. Il Presidente può, attuando gli indirizzi dell'assemblea o del Consiglio direttivo e perseguendo le finalità statutarie dell'Associazione sottoscrivere contratti, affidare incarichi, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali ed eseguire le relative operazioni di movimentazione in entrata e uscita.

ART. 13 - (Vicepresidente)

Il vice presidente se nominato ,sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

ART. 14 - (Tesoriere)

Il tesoriere se nominato cura la gestione della cassa dell'Associazione e tiene la contabilità,predispone assieme al presidente dal punto di vista contabile il ,bilancio consuntivo.Qualora gli aderenti all'Associazione risultano inferiori a trenta ,la carica di tesoriere può essere attribuita anche al presidente.

ART. 15 - (Segretario)

All’ interno del Consiglio Direttivo viene nominato il Segretario con l’incarico della tenuta dei libri e dei documenti dell’Associazione e di supportare il Presidente .

ART. 16 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
3. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e dal tesoriere approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.